LE DETRAZIONI EDILIZIE PER LE IMPRESE
L’Ecobonus rappresenta un’opportunità straordinaria per le aziende che vogliono migliorare l’efficienza energetica dei loro immobili, ottenendo al contempo significativi vantaggi fiscali.
Tuttavia, molti imprenditori si chiedono se la loro azienda soggetta all’IRES possa beneficiare di queste agevolazioni, e in che modo.
Per fare chiarezza sull’argomento, abbiamo raccolto le domande più frequenti e le relative risposte in merito a questo tema di grande interesse per tutte le imprese.
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e non costituiscono una consulenza fiscale personalizzata. Le normative fiscali possono variare e la loro applicazione può dipendere dallo specifico contesto aziendale. Per questo motivo, ti consigliamo di confrontarti sempre con il tuo fiscalista di fiducia per verificare la corretta applicazione dell’Ecobonus e per ottenere indicazioni specifiche in funzione della tua situazione societaria.

INDICE DEI CONTENUTI
COS'È L'ECOBONUS E COME FUNZIONA PER LE AZIENDE SOGGETTE ALL'IRES?
L’Ecobonus è una detrazione fiscale prevista dallo Stato italiano per incentivare gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
Anche le aziende soggette all’IRES possono usufruirne, a patto che gli interventi migliorino l’efficienza energetica degli edifici destinati ad attività aziendali.
La detrazione può arrivare fino al 50% delle spese sostenute, in base al tipo di intervento. La somma detraibile viene recuperata come credito d’imposta in 10 quote annuali di pari importo.

CHE TIPO DI INTERVENTI POSSONO BENEFICIARE DELL'ECOBONUS PER UN'AZIENDA SOGGETTA ALL'IRES?
Gli interventi ammissibili includono tutte le opere che contribuiscono a ridurre i consumi energetici, come:
- Sostituzione di serramenti e infissi.
- Isolamento termico delle pareti.
- Installazione di pannelli solari o impianti di riscaldamento a pompa di calore.
- Sostituzione di caldaie e sistemi di riscaldamento obsoleti.

SONO TITOLARE DI UN'AZIENDA E HO SOSTITUITO I SERRAMENTI NELL'IMMOBILE DI MIA PROPRIETÀ. POSSO USUFRUIRE DELL'ECOBONUS?
Sì, le aziende soggette all’IRES possono usufruire dell’Ecobonus per la sostituzione dei serramenti, a patto che l’immobile sia destinato ad uso aziendale e che i nuovi serramenti migliorino l’efficienza energetica rispetto a quelli preesistenti.
La detrazione prevista è del 50% per la sostituzione dei serramenti, con un tetto massimo di spesa agevolabile pari a 60.000 euro.

COSA SUCCEDE SE L'IMMOBILE È SUDDIVISO IN PIÙ PIANI, DI CUI SOLO UNO RISCALDATO?
L’Ecobonus si applica solo per gli interventi effettuati su ambienti riscaldati. Se, ad esempio, l’immobile aziendale è suddiviso in due piani e solo uno è riscaldato, le spese per la sostituzione dei serramenti saranno agevolabili solo per il piano riscaldato.
Il piano inferiore non riscaldato, anche se utilizzato a fini aziendali e migliorato dal punto di vista del comfort, non può beneficiare dell’Ecobonus, poiché non contribuisce al miglioramento dell’efficienza energetica legata alla climatizzazione invernale.

COSA SUCCEDE SE IL PIANO INFERIORE NON RISCALDATO È COMUNQUE UTILIZZATO DAI MIEI DIPENDENTI?
Anche se il piano inferiore dell’immobile non riscaldato viene utilizzato dai tuoi dipendenti e la sostituzione dei serramenti migliora il comfort, non potrai beneficiare dell’Ecobonus per questo intervento.
L’agevolazione si applica solo agli interventi che contribuiscono a migliorare l’efficienza energetica degli ambienti riscaldati.
Tuttavia, le spese sostenute per i serramenti del piano non riscaldato possono comunque essere dedotte come costi aziendali ordinari nel quadro fiscale generale dell’impresa.

QUALI SONO I REQUISITI TECNICI PER OTTENERE L'ECOBONUS?
I nuovi serramenti devono garantire un miglioramento dell’efficienza energetica rispetto a quelli preesistenti.
Nello specifico, gli infissi installati devono rispettare i limiti di trasmittanza termica stabiliti dalla normativa vigente, che variano a seconda della zona climatica.
Inoltre, dovrai fornire una certificazione tecnica e inviare una comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori. In alcuni casi, potrebbe essere necessaria anche la certificazione energetica (APE), soprattutto se i serramenti fanno parte di un progetto più ampio di riqualificazione energetica.

QUALI DOCUMENTI SONO NECESSARI PER USUFRUIRE DELL'ECOBONUS?
Per accedere all’Ecobonus, dovrai disporre di:
- Fatture e ricevute delle spese sostenute.
- Asseverazione tecnica rilasciata da un professionista abilitato (ingegnere, architetto, geometra) che attesti il rispetto dei requisiti tecnici.
- Comunicazione all’ENEA, da inviare entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori.
- Eventuale certificazione energetica (APE), se richiesta.

QUALI SONO I PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI CHE REGOLANO L’ECOBONUS PER LE AZIENDE SOGGETTE ALL'IRES?
L’Ecobonus per le aziende è regolato da diversi riferimenti normativi che stabiliscono le condizioni per usufruire delle detrazioni fiscali legate agli interventi di efficientamento energetico. I principali sono:
- Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016) e successive modifiche, che ha introdotto e regolato le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica, specificando che gli interventi devono ridurre il fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale.
- Decreto Interministeriale del 6 agosto 2020 (Decreto Requisiti Tecnici), che fornisce i dettagli tecnici sugli interventi ammissibili, i limiti di trasmittanza termica per infissi e serramenti, e i criteri da rispettare per accedere all’Ecobonus. In particolare, stabilisce che le detrazioni si applicano solo agli interventi effettuati su edifici esistenti riscaldati.
- Circolare 36/E dell’Agenzia delle Entrate del 31 maggio 2007, che chiarisce ulteriormente che l’Ecobonus è accessibile solo per gli interventi su edifici dotati di impianti di riscaldamento, escludendo quindi gli ambienti non riscaldati dall’agevolazione.
Questi documenti definiscono il quadro normativo che regolamenta l’accesso all’Ecobonus per le aziende e ne specificano i requisiti tecnici e fiscali.

PERCHÉ GLI AMBIENTI NON RISCALDATI NON POSSONO BENEFICIARE DELL'ECOBONUS, ANCHE SE VENGONO MIGLIORATI?
Come detto, la normativa sull’Ecobonus prevede che le detrazioni fiscali siano legate alla riqualificazione energetica degli edifici, il che significa che gli interventi devono migliorare l’efficienza energetica degli ambienti riscaldati.
Questo è sancito in particolare dal Decreto Requisiti Tecnici del 6 agosto 2020, che specifica che gli interventi devono riguardare parti di edifici riscaldati per poter ridurre le dispersioni termiche e migliorare la climatizzazione invernale.
Di conseguenza, anche se la sostituzione dei serramenti in un ambiente non riscaldato può migliorare il comfort generale e le condizioni lavorative, non ha un impatto diretto sull’efficienza energetica legata alla climatizzazione.
Per questo motivo, tali interventi non sono ammissibili per l’Ecobonus, come confermato dalla Circolare 36/E dell’Agenzia delle Entrate.
Inoltre, ENEA, in collaborazione con Assoimmobiliare, ha recentemente pubblicato una guida operativa dal titolo “Quaderni dell’efficienza energetica Uffici”. Questo documento, pensato per operatori del settore e professionisti della diagnosi energetica, fornisce indicazioni concrete per affrontare in modo sistematico il miglioramento dell’efficienza energetica negli uffici.
Per approfondire leggi il nostro articolo GUIDA ENEA EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI UFFICI.

Massimiliano Aguanno
LEMA SERRAMENTI – MILANO
